Al presidente del Consiglio, al ministro del lavoro, ai segretari confederali di Cgil-Cisl-Uil, al
presidente di Confindustria, di Rete-impresa e altre ass. partecipi del confronto tra governo e
parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro
Per una buona modifica dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori
appello del comitato direttivo di Lavoro e Diritto, Bologna, Il Mulino:
Umberto Romagnoli, Gian Guido Balandi, Luigi Mariucci, Maria Vittoria Ballestrero, Franca
Borgogelli, Gisella De Simone, Donata Gottardi, Oronzo Mazzotta, Stefania Scarponi
16 marzo 2012
L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori ha un significato al tempo stesso reale e simbolico.
Il significato reale consiste nell’estendere ai contratti di lavoro la stessa sanzione prevista per
l’illegittimità di qualsiasi atto commesso tra privati. Se un licenziamento è illegittimo l’art.18
dispone che quell’atto sia rimosso, come accade quando si fa abbattere l’opera costruita da
un vicino lesiva del diritto di proprietà del confinante e come accade in tutte le forme di
inadempimento contrattuale, in cui è il creditore adempiente che può scegliere fra esecuzione del
contratto e risarcimento dei danni. Nel diritto del lavoro tale rimozione si chiama “reintegrazione”.
Questa semplice previsione (annullare il licenziamento illegittimo, reintegrare il lavoratore e
risarcirlo del danno subito) esercita una rilevante forza deterrente, e rende praticabili i diritti dei
lavoratori nel concreto svolgersi dei rapporti di lavoro, a partire da quelli sindacali. Chi sa di poter
fruire di una tutela contro il licenziamento illegittimo ha infatti molte più possibilità di agire per
rendere effettivi i suoi diritti di fondo nello svolgimento del rapporto di lavoro. Tutto ciò oggi
non possono fare i lavoratori precari, a termine, somministrati, assunti con pseudocontratti di
lavoro autonomo ecc., i quali, in attesa della auspicata stabilizzazione, sono indotti a subire ogni
condizionamento del datore di lavoro.
A ciò si aggiunga che l’obbligo di motivare il licenziamento ed il conseguente diritto alla
reintegrazione costituiscono l’unico effettivo baluardo nei confronti dei licenziamenti
discriminatori, per cui continuare ad affermare che la reintegrazione resterebbe solo per questi
ultimi costituisce una evidente mistificazione.
L’art. 18 ha tuttavia anche un rilevante significato simbolico: nel sentire comune, la reintegrazione
si identifica con l’idea che tra il lavoro e l’impresa, tra il mercato e la dignità del lavoro, debba
esistere un equilibrio, un bilanciamento, una equa distribuzione del potere.
Non può sfuggire tuttavia che nella applicazione di tale sacrosanto principio alcune cose non
funzionino. Non funzionano anzitutto i tempi del processo del lavoro. Se tra primo, secondo e terzo
grado i tempi di una controversia in tema di licenziamento si aggirano, mediamente, salvo i distretti
giudiziari più virtuosi, tra i sei-sette anni, il giusto principio si traduce in un paradosso. Non solo
non ha alcun senso una reintegrazione che avvenga a tanti anni di distanza dal licenziamento, ma
in tal modo l’onere economico del datore di lavoro si amplifica a dismisura. E’ quindi necessario
e urgente introdurre misure speciali di accelerazione delle controversie giudiziarie in materia di
licenziamenti.
L’altra innegabile disfunzione consiste nel campo di applicazione ora previsto per l’art. 18,
individuato nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. Tale discrimine fu determinato a suo
tempo dallo Statuto sia per l’applicazione dell’art.18 che per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali e la conseguente fruizione dei diritti sindacali in azienda. Tale soglia, relativa
alla mera dimensione occupazionale, va considerata obsoleta, a fronte dei diffusi processi di
esternalizzazione del ciclo produttivo e delle previsioni relative al mancato calcolo di un numero
rilevante di dipendenti (apprendisti, somministrati, lavoratori a termine ecc.). Essa andrebbe
sostituita con parametri riferiti alla effettiva dimensione economica dell’impresa, secondo le
indicazione già formulate dalla Unione europea.
L’art. 18 va quindi modificato sul piano della sua funzionalità, non del suo principio di fondo.
Mutuando la risalente affermazione di un grande dirigente sindacale, Giuseppe Di Vittorio, si
potrebbe dunque dire così: “l’art. 18 va cambiato sul piano applicativo, non per le ragioni per cui ce
lo chiedono gli avversari, ma per le nostre ragioni”.
Proponiamo quindi di adottare in Italia una disciplina ispirata a quella vigente nella Repubblica
Federale Tedesca fin dalla legge sui licenziamenti del 1951, che si applica a tutte le imprese con
più di 5 dipendenti. Salva restando la radicale nullità, e quindi l’obbligo di reintegrazione, per i
licenziamenti di cui sia provato il carattere discriminatorio, tale disciplina dovrebbe rimettere al
giudice la facoltà di chiedere, per i licenziamenti motivati da ragioni economiche e organizzative,
un parere alle Rappresentanze sindacali unitarie, elette da tutti i lavoratori, ovvero, in mancanza
di queste, alle Rsa, ovvero alle organizzazioni sindacali territoriali. Allo stesso giudice andrebbe
poi rimessa la decisione, fatti salvi i licenziamenti discriminatori, di disporre, in tutti gli altri
casi, la reintegrazione del lavoratore ovvero stabilire un equo indennizzo entro un minimo e un
massimo stabilito dalla legge, in rapporto alla natura del caso, alle dimensioni dell’impresa, al
comportamento delle parti.
Riteniamo in conclusione che l’Italia nel riformare le regole del lavoro debba ispirarsi ai modelli
forti del Nord-Europa, come quello tedesco, orientato ad una ripartizione chiara ed efficace di
diritti e tutele e non a modelli deregolati dei rapporti di lavoro con l’adozione di provvedimenti di
liberalizzazione dei licenziamenti e cancellazione delle garanzie. Si aggiunga che il riferimento al
modello tedesco appare fecondo su molti altri piani: l’avvio di forme effettive di partecipazione dei
lavoratori all’impresa, la regolazione della rappresentanza sindacale e dell’efficacia dei contratti
collettivi e il più complessivo riassetto delle relazioni industriali.
* L'appello può essere sottoscritto mandando una mail a laura.calafa@univr.it
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